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Home Aree tematiche Diritto e geopolitica del mare L'obbligo di ricerca e soccorso in mare Le principali norme convenzionali in materia di ricerca e soccorso in mare

Le principali norme convenzionali in materia di ricerca e soccorso in mare

  • Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS)

Capitolo V - Sicurezza della navigazione, Regola 15 - Ricerca e salvataggio

a. Ogni Governo contraente si impegna ad accertarsi che tutte le necessarie disposizioni siano prese per la sorveglianza delle coste e per il salvataggio delle persone in pericolo lungo le loro coste. Queste disposizioni dovrebbero includere l’impianto, l’utilizzazione ed il mantenimento dei mezzi di sicurezza marittima giudicati praticamente realizzabili e necessari avuto riguardo alla intensità del traffico marittimo ed ai pericoli della navigazione e dovrebbero, per quanto possibile, provvedere i mezzi adeguati per localizzare e salvare le persone in pericolo.

b. Ogni Governo contraente si impegna a fornire notizie relative ai mezzi di salvataggio di cui dispone e dei progetti per la loro modifica, nel caso che vengano formulati.

 

  • Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, 1979 (SAR)

2.1 Disposizioni per l'istituzione e il coordinamento di servizi di ricerca e soccorso

2.1.1 Le parti provvedono affinché siano prese le disposizioni necessarie per garantire che i servizi di ricerca e soccorso richiesti siano forniti alle persone in pericolo in mare al largo delle loro coste. (...)

 

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982 (UNCLOS)

Articolo 98 - Obbligo di prestare soccorso

1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:

a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;

b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;

c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e quale è il porto più vicino presso cui farà scalo.

2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.

 

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