Statuto
STATUTO
Art. 1 - Istituzione
1. Presso l’Università degli Studi di Macerata è costituito il Centro interdipartimentale di ricerca finalizzata denominato “Centro interdipartimentale di Ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo”.
Art. 2 - Finalità
1. Il Centro si propone di agire da catalizzatore e promotore delle attività di ricerca realizzate in Ateneo su temi collegati alla regione adriatica e mediterranea e alle aree geografiche limitrofe, sulla base delle seguenti modalità:
a) favorendo lo studio degli aspetti storici, giuridici, sociali, politici, economici e culturali che legano un’area che sin dall’Antichità ha rappresentato uno spazio di incontro e di scambi tra diverse civiltà;
b) ponendo l’attenzione sull’attuale ruolo dell’Italia e dell’Unione europea nello spazio adriatico e nel Mediterraneo;
c) ponendo l’attenzione alle diverse forme di cooperazione a livello sub regionale, con una speciale attenzione allo sviluppo della Strategia dell’UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR);
d) attivando la collaborazione con istituzioni, enti e associazioni nazionali e estere, sia pubbliche che private, operanti negli ambiti di ricerca di interesse del Centro.
2. Le attività del Centro sono improntate:
a) all’uso di un approccio interdisciplinare;
b) al perseguimento di finalità conoscitive, descrittive (“ricerca di base”), formative ed educative.
3. Gli obiettivi del Centro sono realizzati attraverso le seguenti attività:
a) promozione di studi e ricerche individuali e di gruppo;
b) promozione della partecipazione dei docenti afferenti al Centro a bandi per progetti di ricerca nazionali e internazionali;
c) promozione di accordi di cooperazione con istituzioni, enti e associazioni nazionali e estere, sia pubbliche che private, operanti negli ambiti di ricerca di interesse del Centro;
d) organizzazione di convegni, conferenze, cicli di seminari, mostre, corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento, Summer Schools;
e) realizzazione di pubblicazioni, anche a carattere elettronico e open source;
f) svolgimento di attività di disseminazione in merito ai risultati delle attività di studio e ricerca;
g) promozione di eventi attinenti alle tematiche di interesse del Centro
h) promozione di borse di studio, di cicli di dottorato di ricerca e assegni di ricerca;
i) collaborazione e condivisione delle attività di supervisione di tesi tra docenti afferenti al Centro.
4. Il Centro si dota di una pagina web integrata nel sito di Ateneo per dare visibilità e promozione alle proprie iniziative e finalità e per favorire le attività di networking con studiosi e ricercatori di altri centri di ricerca.
Art. 3 - Sede
1. Il Centro ha sede propria presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata.
Art. 4 - Componenti
1. Il Centro è costituito con la partecipazione stabile di almeno 12 docenti, professori e ricercatori, dell’Università degli Studi di Macerata che ne facciano richiesta.
2. Essi costituiscono il Consiglio degli aderenti al Centro e potranno successivamente ammettere altri studiosi dell’Università degli Studi di Macerata interessati ai temi di ricerca di interesse del Centro, oltre che personalità italiane e straniere di particolare prestigio, le quali si siano distinte nel campo degli studi e della ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo.
Art. 5 - Personale tecnico amministrativo
1. Alle attività amministrative necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca del Centro provvede il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
Art. 6 - Organizzazione
1. Il Centro si avvale di:
a) un Coordinatore;
b) un Consiglio.
Art. 7 - Il Coordinatore del Centro
1. Il Coordinatore del Centro è un professore di ruolo o ricercatore a tempo pieno; viene eletto dal Consiglio, dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una volta. Il Coordinatore del Centro è nominato dal Rettore. Nel caso di impedimento temporaneo, il Coordinatore è sostituito dal professore di ruolo più anziano membro del Consiglio.
2. Il Coordinatore del Centro svolge le seguenti funzioni:
a) coordina e promuove le attività del Centro;
b) sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
c) predispone il programma delle attività del Centro ed elabora il budget di entrate e uscite relative all’anno finanziario di competenza;
d) predispone, al termine dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute.
3. Il Coordinatore del Centro si avvale di Coadiutori indicati dal Consiglio in numero pari a quello dei Dipartimenti afferenti al Centro (escluso quello di afferenza del Coordinatore) e dei Coordinatori delle Sezioni, qualora costituite, i quali, su convocazione del Coordinatore, si riuniscono periodicamente per pianificare le attività scientifiche del Centro e verificarne l’andamento.
Art. 8 - Il Consiglio degli aderenti al Centro
1. Il Consiglio degli aderenti al centro è composto secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 2.
2. Il Consiglio degli aderenti al centro è convocato dal Coordinatore. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio degli aderenti al centro:
a) elegge il Coordinatore;
b) approva, su proposta del Coordinatore, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
c) approva il budget di entrate e uscite relative all’anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell’esercizio precedente, predisposti dal Coordinatore a norma dell’articolo 7, da sottoporre a ratifica del Consiglio del Dipartimento presso cui il Centro ha la propria sede amministrativa;
d) delibera, su proposta del Coordinatore, l’istituzioni di Sezioni tematiche e designa un Coordinatore per ogni Sezione;
e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Coordinatore.
4. Il Consiglio degli aderenti al Centro è convocato almeno due volte l'anno per l’approvazione del programma delle attività del Centro, del budget preventivo e del rendiconto consuntivo. È altresì convocato ogni volta che il Coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Art. 9 - Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile
1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi necessari per l’attività del centro è affidata al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Il Centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo; il supporto amministrativo e gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento incaricato dell’attività di gestione.
3. I fondi necessari per l’attività del centro, contabilizzati nel budget del Dipartimento in questione, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al Centro.
4. Il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
a) finanziamenti che otterranno i progetti di ricerca presentati dai suoi componenti;
b) liberalità e contributi da parte di privati e di enti pubblici, fondazioni, aziende di credito, locali, nazionali e internazionali;
c) eventuali introiti relativi alla vendita di pubblicazioni proprie o delle quote di adesione alle attività formative;
d) eventuali finanziamenti stanziati dal Dipartimento di Giurisprudenza o da altri dipartimenti dell’Ateneo.
Art. 10 - Durata
1. Il Centro ha durata illimitata. In caso di cessazione delle attività le risorse in uso restano totalmente acquisite dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università.